I.M.U. – Imposta municipale propria 2015
L’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l’IMU, Imposta Municipale Propria.
L’imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) e a seguito di contratto di locazione finanziaria da parte dell’utilizzatore, nel Comune di Scandiano.
La Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013 ha modificato l’art. 13 D.L. 201/2011 introducendo al comma 2 alcune esclusioni dal pagamento dell’IMU.
Dall’anno 2014 l’IMU non si applica:
- agli immobili adibiti ad abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni di lusso classificate nelle categoria A1, A8 e A9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definito dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.4.2008 (G.U. n. 146/2008);
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all’immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate e di polizia e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- Ai fabbricati rurali strumentali all’agricoltura di cui all’art. 9 c.3 bis del D.L. 557/1993.
Dall’anno 2015 alle fattispecie sopra elencate si aggiunge un’ulteriore esenzione d’imposta per :
- gli immobili adibiti ad abitazione principale posseduti a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani pensionati non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locati
Inoltre per disposizione regolamentare del Comune di Scandiano sono esenti dal pagamento:
- gli immobili abitativi di proprietà di anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero, purché non occupati e a disposizione del proprietario;
Pagamento IMU
- Acconto 16 giugno 2015 – l’acconto IMU è versato dai contribuenti del Comune di Scandiano utilizzando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2014, in forza dell’art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011 conv. nella L 214/2012, poiché alla data di pagamento dell’acconto il Comune non aveva ancora deliberato le aliquote per l’anno 2015.
- Saldo 16 dicembre 2015 – il saldo IMU sarà pari al conguaglio fra quanto complessivamente dovuto per il 2015, sulla base delle aliquote approvate dal Comune per l’anno 2015, e quanto pagato nella prima rata .
ALIQUOTE IMU ANNO 2015
Per l’anno 2015, IMU deve essere versato al Comune di Scandiano per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli sopra-elencati utilizzando le aliquote deliberate per l’anno 2015.
Con Atto di Consiglio Comunale n. 46 del 12 giugno 2015 sono state deliberate le Aliquote e le detrazioni per l’anno 2015. (Pubblicata sul Sito del federalismo Fiscale il 10/08/2015)
IMPORTANTE PER FABBRICATI DEL GRUPPO D :
A decorrere dall’anno 2015 il versamento IMU per fabbricati di categoria D è interamente dovuto allo Stato , avendo il Comune di Scandiano deliberato per questi fabbricati l’aliquota del 7,6 per mille .
Quindi per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5 ed i D/10) nel 2015 l’IMU è dovuta SOLO COME QUOTA DELLO STATO sulla base dell’aliquota del 7,6 per mille.
A decorrere dall’anno 2015 per i fabbricati di categoria catastale D (esclusi i D5 e i D10) e per i fabbricati del gruppo catastale C/1 e C/3, purché non affittati e utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale , è stata introdotta ANCHE la TASI con aliquota dell’1,4 per mille . (Si veda nel dettaglio l’informativa TASI 2015).
I contribuenti proprietari di fabbricati D (esclusi i D/5 ed i D/10) che in sede di Acconto IMU 2015 hanno versato l’imposta con il Codice Tributo 3930 – IMU quota Comunale per i fabbricati di categoria catastale D – potranno compensare il versamento fatto, con quanto dovuto a di saldo per la TASI 2015 – Codice Tributo 3961- TASI per altri fabbricati.
Modulo comunicazione compensazione IMU – TASI 2015
Per i Fabbricati D5 soggetti all’aliquota ordinaria del 10,6 per mille, il versamento IMU 2015 continuerà ad essere suddiviso tra la quota comunale e la quota statale :
- la quota comunale deve essere calcolata sulla base dell’aliquota del 3,00 per mille cod. tributo 3930
- la quota statale deve essere calcolata sulla base dell’aliquota del 7,60 per mille cod. tributo 3925
Agevolazioni: Il DL n. 16/2012, conv. nella L. n. 44/2012, ha introdotto le seguenti agevolazioni alla applicazione del’IMU:
– la base imponibile su cui calcolare l’imposta è ridotta del 50%:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del DLgs n. 42/2004.
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) sulle condizioni dell’immobile. Perché sia riconosciuta l’agevolazione la fatiscenza del fabbricato non può essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.
– I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
Il Regolamento IMU è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.2.2012 , successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 28.9.2012 e Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.04.2015
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA
Fabbricati
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Terreni Agricoli
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore.
Dal 1° gennaio 2014 per i terreni condotti dai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicare è pari 75, mentre per tutti gli altri terreni agricoli il moltiplicatore è 135.
A decorrere dall’anno 2014 il comune di Scandiano non è più qualificato come Comune parzialmente montano con aree collinari svantaggiate esenti dal pagamento dell’IMU.
Dal 1.1.2014 tutti i terreni agricoli del Comune di Scandiano sono tenuti al versamento dell’IMU con aliquota ordinaria .
Aree:
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Con Atto n. 121 del 10.6.2015 la Giunta Comunale ha deliberato i valori di mero orientamento delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune per l’anno 2015 riconfermando i valori dell’anno 2014
Tabella aree fabbricabili 2015
PAGAMENTO IMU
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 (linserire file pdf : mod. F24) indicando il Codice Catastale del Comune di Scandiano che è I496 e utilizzando i seguenti codici tributo:
- 3912 per le abitazione principale e pertinenze delle categorie catastali A1, A8 e A9
- 3914 per i terreni agricoli
- 3916 per le aree fabbricabili
- 3918 per altri fabbricati
- 3925 per la quota statale per tutti i fabbricati con la categoria catastale D
- 3930 per la quota comunale per tutti i fabbricati con la categoria catastale D
Il versamento minimo IMU 2014 è di 5,00 euro annui.
AVVERTENZE
Il contribuente può avvalersi del Ravvedimento operoso per sanare in autoliquidazione il tardivo/omesso versamento .
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (ed altre omissioni) si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori secondo la vigente disciplina.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, consultare il sito internet all’indirizzo: comune-scandiano.wpdev.kalimera.it ovvero rivolgersi direttamente al personale dell’Ufficio Tributi sito in Corso Vallisneri 6, piano terra – SCANDIANO (RE) – tel. 0522 / 764265-764296, fax 0522 / 851034 – e-mail: tributi@comune.scandiano.re.it
PEC: scandiano@cert.provincia.re.it
Orario apertura :
Lunedì ore 8:30 / 13:00
Martedì e Mercoledì CHIUSO (si riceve solo su appuntamento )
Giovedì ore 11:00/13:00 e 15:00 /17:00
Venerdì ore 11:00 / 13:00
Sabato ore 8:30/12:30