I.M.U. 2014

casaI.M.U. – Imposta municipale propria 2014

L’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l’IMU, Imposta Municipale Propria.

L’imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) e a seguito di contratto di locazione finanziaria da parte dell’utilizzatore, nel Comune di Scandiano.

Informazioni su IMU 2014
L’imposta non si applica:

  • agli immobili adibiti ad abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni di lusso classificate nelle categoria A1, A8 e A9;
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definito dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.4.2008 (G.U. n. 146/2008);
  • alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • all’immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate e di polizia e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  • ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
  • Ai fabbricati rurali strumentali all’agricoltura di cui all’art. 9 c.3 bis del D.L. 557/1993.

Inoltre per disposizione regolamentare del Comune di Scandiano sono esenti dal pagamento:

  • gli immobili abitativi di proprietà di anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero, purché non occupati e a disposizione del proprietario;
  • gli immobili adibiti ad abitazione principale posseduti a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locati.

Modalità di calcolo

 ALIQUOTE IMU 2014:

  • ACCONTO 2014: entro il 16 giugno 2014
  • SALDO 2014: entro il 16 dicembre 2014

Per l’anno 2014, l’ACCONTO IMU doveva essere versato al Comune di Scandiano per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale,  ad eccezione di quelli sopra-elencati utilizzando le aliquote deliberate per l’anno 2013 (Aliquote 2013).

Con Atto di Consiglio Comunale n. 44 del 31 luglio 2014 sono state deliberate e le detrazioni per l’anno 2014. Il versamento a SALDO da effettuarsi entro il 16.12.2014 dovrà essere calcolato sulla base delle aliquote approvate.

Aliquote 2014

A decorrere dall’anno 2013 l’art. 1 c. 380 della LEGGE DI STABILITA 2013, prevede per i fabbricati con la categoria catastale D, che il pagamento di imposta deve essere calcolato con l’aliquota deliberata dal Comune e il versamento va suddiviso tra la quota statale e la quota comunale:

per i fabbricati D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 e D9:

  • la quota statale deve essere calcolata sulla base dell’aliquota del 7,6‰
  • la quota comunale deve essere calcolata sulla base dell’aliquota dell’1‰

per i fabbricati D5:

  • quota statale deve essere calcolata sulla base dell’aliquota del 7,6‰
  • quota comunale deve essere calcolata sulla base dell’aliquota dell’3‰

Agevolazioni: Il DL n. 16/2012, conv. nella L. n. 44/2012, ha introdotto le seguenti agevolazioni alla applicazione del’IMU:

la base imponibile su cui calcolare l’imposta è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del DLgs n. 42/2004.

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) sulle condizioni dell’immobile. Perché sia riconosciuta l’agevolazione la fatiscenza del fabbricato non può essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Il Regolamento IMU è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.2.2012 e successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 28.9.2012. 

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA

Fabbricati:
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Terreni Agricoli:
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore.
Dal 1° gennaio 2014 per i terreni condotti dai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicare è pari 75, mentre per tutti gli altri terreni agricoli il moltiplicatore è 135.

Aree:
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Con Atto n. 66 dell’8.5.2014 la Giunta Comunale ha deliberato i valori di mero orientamento delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune

Tabella aree fabbricabili 2014

PAGAMENTO IMU

Il versamento deve essere effettuato tramite “modello F24” indicando il Codice Catastale del Comune di Scandiano che è I496 e utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3912 per le abitazione principale e pertinenze delle categorie catastali A1, A8 e A9
  • 3914 per i terreni agricoli
  • 3916 per le aree fabbricabili
  • 3918 per altri fabbricati
  • 3925 per la quota statale per tutti i fabbricati con la categoria catastale D
  • 3930 per la quota comunale per tutti i fabbricati con la categoria catastale D

Il versamento minimo IMU 2014 è di 5,00 euro annui.

Modulistica IMU

 

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