L’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l’IMU – Imposta Municipale Propria.
L’imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) e a seguito di contratto di locazione finanziaria da parte dell’utilizzatore, nel Comune di Scandiano.
La legge di Stabilità 2016 – legge n 208/2015 ha introdotto diverse disposizioni in materia di IMU .
In particolare sono state introdotte le seguenti agevolazioni che trovano applicazione anche per l’anno 2018:
TERRENI AGRICOLI: dall’anno 2016 sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione .
COMODATO GRATUITO : dal 2016 gli immobili abitativi, esclusi gli A/1, A/8 e A/9, concessi in uso gratuito tra parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli) possono usufruire della riduzione del 50 % della base imponibile purché ricorrano tutti i requisiti richiesti dalla Legge di Stabilità 2016, at. 1, c 10,ossia :
- registrazione del contratto;
- utilizzo da parte del comodatario dell’immobile come abitazione principale;
- possesso da parte del comodante di massimo 2 unità abitative e relative pertinenze, nello stesso Comune, di cui una utilizzata dal medesimo come abitazione principale e l’altra concessa in comodato al genitore o al figlio;
- possesso da parte del comodante di altri immobili purché non abitativi;
A fronte del possesso di tali requisiti il comodante applicherà all’immobile abitavo e alle pertinenze concesse in comodato una riduzione del 50 % della base imponibile di tali unità immobiliari (immobile abitativo oltre alle pertinenze nella misura massima di un C/6 , un C/2 e un C/7).
CONTRATTI CONVENZIONATI dal 2016 per gli immobili locati a contratto convenzionato , di cui alla legge n. 431/1998, l’imposta, determinata applicando l’aliquota del Comune, è ridotta del 25 %. Anche questa disposizione trova applicazione per l’anno 2018
La legge di Stabilità 2018 al fine di contenere la pressione tributaria, ha sospeso l’efficacia delle deliberazioni di Enti Locali nella parte in cui prevedano aumenti di tributi e addizionali, previste da leggi statali, rispetto alle aliquote e alle tariffe applicate per l’anno 2017.
A fronte di tale disposizione, con atto di Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2018 sono state riconfermate per l’anno 2018 le medesime aliquote IMU deliberate per l’anno 2017.
Continuano a trovare applicazione in materia di IMU le disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013 che modificando l’art. 13 D.L. 201/ha introdotto alcune esclusioni dal pagamento dell’IMU.
Dall’anno 2014 l’IMU non si applica:
- agli immobili adibiti ad abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni di lusso classificate nelle categoria A1, A8 e A9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definito dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.4.2008 (G.U. n. 146/2008);
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all’immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate e di polizia e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- Ai fabbricati rurali strumentali all’agricoltura di cui all’art. 9 c.3 bis del D.L. 557/1993.
Dall’anno 2015 alle fattispecie sopra elencate si aggiunge un’ulteriore esenzione d’imposta per :
- gli immobili adibiti ad abitazione principale posseduti a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani pensionati non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locati
Inoltre per disposizione regolamentare del Comune di Scandiano sono esenti dal pagamento:
- gli immobili abitativi di proprietà di anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero, purché non occupati e a disposizione del proprietario;
Pagamento IMU anno 2018
- Acconto 16 giugno 2018 – l’acconto IMU deve essere corrisposto sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2018.
- Saldo 17 dicembre 2018 – il saldo IMU deve essere corrisposto sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2018.
ALIQUOTE IMU ANNO 2018
Per l’anno 2018, come per il 2017, l’IMU deve essere versato al Comune di Scandiano per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli sopra-elencati per i quali la legge e/o il regolamento comunale dispone esenzione, utilizzando le aliquote deliberate per l’anno 2018 .
IMPORTANTE PER FABBRICATI DEL GRUPPO D :
A decorrere dall’anno 2015 il versamento IMU per fabbricati di categoria D è interamente dovuto allo Stato , avendo il Comune di Scandiano deliberato per questi fabbricati l’aliquota del 7,6 per mille .
Quindi per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5 ed i D/10) anche nel 2018 l’IMU è dovuta SOLO COME QUOTA DELLO STATO sulla base dell’aliquota del 7,6 per mille.
A decorrere dall’anno 2015, e così anche per il 2016, 2017 e 2018 :
- per i fabbricati di categoria catastale D (esclusi i D5 e i D10) a qualsiasi uso destinati , vuoti, affittati utilizzati dal proprietario
- e per i fabbricati del gruppo catastale C/1 e C/3, purché non affittati e utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale ,
è stata riconfermata anche la TASI con aliquota dell’1,4 per mille . (Si veda nel dettaglio l’informativa TASI 2018)
Per i Fabbricati D5 soggetti all’aliquota ordinaria del 10,6 per mille, il versamento IMU 2018 continuerà ad essere suddiviso tra la quota comunale e la quota statale :
- la quota comunale deve essere calcolata sulla base dell’aliquota del 3,00 per mille cod. tributo 3930
- la quota statale deve essere calcolata sulla base dell’aliquota del 7,60 per mille cod. tributo 3925
AGEVOLAZIONE PER FABBRICATI STORICI E IMMOBILI INAGIBILI
Agevolazioni: Il DL n. 16/2012, conv. nella L. n. 44/2012, ha introdotto le seguenti agevolazioni alla applicazione del’IMU:
la base imponibile su cui calcolare l’imposta è ridotta del 50%:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del DLgs n. 42/2004.
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) sulle condizioni dell’immobile. Perché sia riconosciuta l’agevolazione la fatiscenza del fabbricato non può essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.
TERRENI AGRICOLI
A decorrere dal 2016 la disciplina in materia di IMU dei terreni agricoli ha subito significative modificazioni che rimangono in vigore anche per l’anno 2018 :
SONO ESENTI dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione
Dal 2016 non trova più applicazione la disposizione introdotta dall’art. 13 DL 201/2011 secondo la quale I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 in percentuale secondo scaglioni di valore;
SONO ESENTI, i terreni agricoli ubicati in zona collinare svantaggiata indipendentemente dalla loro destinazione. Al fine di individuare tali zone per il Comune di Scandiano si farà riferimento ai dati indicati nella Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 che elenca i fogli ed i mappali qualificati come aree collinari svantaggiate.
AREE EDIFICABILI
Per le aree fabbricabili, così qualificate dai vigenti strumenti urbanistici il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Con Atto n. 96 del 9/05/2018 la Giunta Comunale ha deliberato i valori di mero orientamento delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune per l’anno 2018 riconfermando i valori dell’anno 2017.
Il Regolamento IMU è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.2.2012 , successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 28.9.2012 e Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.04.2015
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA
Fabbricati:
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Terreni Agricoli:
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore.
Dal 1° gennaio 2016 il moltiplicatore dei terreni agricoli è pari a 135.
Scompare il moltiplicatore pari a 75 poiché i terreni a cui si applicava, ossia i terreni condotti dai coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, dal 1/1/2016 sono ESENTI dal pagamento dell’IMU..
PAGAMENTO IMU
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 indicando il Codice Catastale del Comune di Scandiano che è I496 e utilizzando i seguenti codici tributo:
– 3912 per le abitazione principale e pertinenze delle categorie catastali A1, A8 e A9
– 3914 per i terreni agricoli
– 3916 per le aree fabbricabili
– 3918 per altri fabbricati
– 3925 per la quota statale per tutti i fabbricati con la categoria catastale D
– 3930 per la quota comunale per tutti i fabbricati con la categoria catastale D
Il versamento minimo IMU 2016 è di 5,00 euro annui.
AVVERTENZE
Il contribuente può avvalersi del Ravvedimento operoso per sanare in autoliquidazione il tardivo/omesso versamento .In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (ed altre omissioni) si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori secondo la vigente disciplina.Per ulteriori informazioni o chiarimenti, consultare il sito internet all’indirizzo: comune-scandiano.wpdev.kalimera.it ovvero rivolgersi direttamente al personale dell’Ufficio Tributi sito in Corso Vallisneri 6, piano terra – SCANDIANO (RE) – tel. 0522 / 764265- 764266 – 764296, fax 0522/764271 – e-mail: tributi@comune.scandiano.re.it PEC: scandiano@cert.provincia.re.itOrario apertura : Lunedì ore 8:30 / 13:00 Martedì e Mercoledì CHIUSO (si riceve solo su appuntamento ) Giovedì ore 11:00/13:00 e 15:00 /17:00 Venerdì ore 11:00 / 13:00 Sabato ore 8:30/12:30
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