Unione Civile

La UNIONE CIVILE, introdotta nella legislazione italiana dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, può essere costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile.

DOVE RIVOLGERSI:
Ufficio Stato Civile del Comune di Scandiano
Corso Vallisneri 6 – tel 0522764201

In questo periodo, a causa dell’emergenza Covid, l’ufficio Anagrafe riceve solo su appuntamento. Per prenotare telefonare ai numeri 0522 764210 – 0522764208

ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO
dal lunedi al sabato 8.30/12.30

REQUISITI NECESSARI
Per potere dichiarare la costituzione della unione civile, le parti devono possedere i seguenti requisiti:

  • Essere maggiorenni e dello stesso sesso
  • Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
  • Non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall’art. 87 primo comma del Codice civile
  • Essere capaci di intendere e volere
  • Non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte ai sensi dell’art. 88 del Codice civile

Il nuovo istituto dell’unione civile
La legge 76/2016 riconosce alle unioni civili quasi tutti i diritti e doveri previsti per il matrimonio, tranne, in pratica, il diritto di adottare e l’obbligo di fedeltà.

I doveri- i componenti dell’unione civile, che vengono definiti “parti dell’unione”, con la dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l’obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione, inoltre sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo (comma 11 legge76/2016).

Il cognome– le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell’Unione, possono decidere di assumere, per la durata dell’unione un “cognome comune” scegliendolo tra i loro; la parte può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come “comune” (comma 10 legge 76/2016).

Il regime patrimoniale– il regime “ordinario” dell’unione civile è la comunione dei beni; le parti possono però scegliere anche il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione (comma 13 legge 76/2016)

La certificazione– l’Ufficio di Stato Civile rilascia un documento che attesta la costituzione dell’unione e riporta i dati delle parti, dei testimoni e del regime patrimoniale dell’unione.

I documenti– in tutti i documenti e atti, compresi quelli di riconoscimento, in cui è prevista l’indicazione dello stato civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule: “unito civilmente” o “unita civilmente”

Cessazione della Unione civile

L’Unione civile si scioglie in caso di :

  • morte di una delle parti
  • per volontà delle parti manifestata anche disgiuntamente all’Ufficiale di Stato civile del comune di residenza di una delle parti o di quello in cui è iscritta o trascritta la dichiarazione di costituzione, dopo tre mesi dalla richiesta, con le procedure di cui all’art. 12 della legge 162/2014.
  • a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi dell’art. 6 della legge 162/2014.
  • nei casi previsti dall’articolo 3, numero 1) e 2), lettere a), c), d) ed e) della legge 1°dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
  • per rettificazione di sesso di una delle parti

CHI PUO’ AVVALERSI DELL’ISTITUTO DELL’UNIONE CIVILE
I soggetti cui è destinato il procedimento sono due persone, italiane o straniere, dello stesso sesso, non legate da altro matrimonio o unione civile e non unite da legami adottivi o di parentela.

Nel caso di rettificazione di sesso di persone coniugate, i coniugi possono manifestare la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili trasformandolo così, automaticamente, in unione civile.

Anche coloro, dello stesso sesso, che abbiano già celebrato all’estero matrimonio o unione civile potranno ottenerne il riconoscimento in Italia comunicandoli alla autorità consolare italiana del luogo di celebrazione, che li trasmetterà al comune competente alla trascrizione.

Gli stranieri interessati a costituire una unione civile con cittadini italiani o stranieri devono presentare all’Ufficiale di Stato civile un Nulla osta dell’autorità del proprio paese di origine nel quale si attesti che, secondo le leggi cui il richiedente è sottoposto, nulla osta alla costituzione di una unione civile.

ITER PROCEDURALE DA SEGUIRE
Il procedimento si compone di tre fasi:1) prenotazione e trasmissione documenti e dichiarazioni; 2) atto di stato civile con dichiarazione formale di voler costituire l’Unione civile (su appuntamento); 3) atto di stato civile con dichiarazione costitutiva dell’Unione (dopo almeno 15gg dall’atto precedente)

PRENOTAZIONE:
fase 1)- occorre utilizzare il modello allegato a questa scheda; l’Ufficio di Stato Civile (USC) concorderà direttamente con gli interessati la data di ricezione delle dichiarazioni di costituzione dell’Unione civile.

Le parti presentano all’Ufficiale dello Stato Civile di un comune di loro scelta la richiesta di costituzione della loro unione dichiarando i propri dati anagrafici, la residenza, l’inesistenza di impedimenti oggettivi o soggettivi all’unione e allegando i documenti di riconoscimento.

Le parti di cittadinanza straniera devono anche allegare il nulla osta alla costituzione di Unione civile rilasciato dalle autorità competenti del proprio paese di origine (normalmente i Consolati).

COSTITUZIONE:
fase 2)- nel giorno fissato le parti sottoscriveranno davanti all’USC un atto nel quale si impegnano a presentarsi nuovamente davanti allo stesso, dopo un periodo di almeno 15gg necessario per le verifiche delle dichiarazioni rese, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione (il vero e proprio atto di unione).

fase 3) la dichiarazione costitutiva dell’unione civile deve poi essere resa nel giorno concordato davanti all’USC del comune presso il quale è stata presentata la richiesta, alla presenza di due testimoni. La data di quest’ ultimo atto deve essere già indicata nel precedente e la mancata presentazione anche solo di una delle parti equivale a rinuncia.

Nel caso una delle parti sia impossibilitata per motivi gravi e comprovabili a presentarsi in comune, sarà l’USC a trasferirsi con due testimoni nel luogo in cui si trova la parte impedita, che deve trovarsi comunque all’interno del territorio comunale.

Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti la dichiarazione costitutiva può essere ricevuta dal’USC anche senza la preventiva richiesta, qualora le parti giurino che vi sono i presupposti di legge per la costituzione dell’unione e non vi sono cause impeditive.

COSTI
Non sono previsti costi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le principali norme di riferimento sono:

  • Legge 20 maggio 2016, n. 76, commi da 1 a 35
  • DPCM 23 luglio 2016, n. 144
  • Circolare ministero dell’Interno n. 15 del 28 luglio 2016

ALLEGATI:

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