Il presente Regolamento:
1. E’ stato adottato con delibera di Consiglio Comunale nella seduta del 09/05/1991con atto n. 53;
2. E’ stato integrato con atto di Consiglio Comunale n. 29 del 16/04/1192;
3. E’ stato modificato con atto di Consiglio Comunale n. 13 in data 30/01/1996;
4. E’ entrato in vigore il 21/03/1996.
Il presente disciplinare definisce l’ambito, i limiti e le modalità per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ogni altro provvedimento di concessione di vantaggio economico, posto in essere dall’Ente dalla data di approvazione e sino alla adozione dello Statuto e dei regolamenti previsti dalla legge n. 241/90.
ART. 1 AMBITO E LIMITI DEGLI INTERVENTI
Gli interventi dovranno:
– riguardare iniziative e attività che interessano il territorio dell’Ente;
– riguardare interessi sociali, culturali, sportivi, nonché servizi ed uffici di utilità pubblica;
– contribuire all’eliminazione di bisogni economici dei soggetti in riconosciuto stato di indigenza;
– riguardare attività economiche solo nel caso queste assolvano un servizio di utilità pubblica.
ART. 2 MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI
L’intervento dell’Amministrazione Comunale può attuarsi:- a domanda
– d’ufficio (su iniziativa dell’Amministrazione Comunale).
ART. 3 CONTENUTO DELLA DOMANDA
– il tipo d’intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio economico)
– il bisogno o l’interesse pubblico perseguito
– l’esistenza di norme statutarie che limitino potenzialmente l’ammissione o l’iscrizione all’Associazione
– la posizione sotto l’aspetto fiscale ed il relativo codice
– il risultato dell’ultimo bilancio o di quello di previsione in caso di nuova costituzione, e dell’ attività oggetto del contributo o dell’intervento
– mezzi di finanziamento in generale, nonché di quelli particolari collegati a specifiche iniziative
– dichiarazione che non vengono perseguiti fini di lucro.
ART. 4 SETTORI D’INTERVENTO
Gli interventi dell’Ente potranno essere attuati nei seguenti casi:
– nel settore socio-assistenziale
– nelle attività e servizi in cui l’Ente abbia una partecipazione azionaria
– nelle attività e servizi di utilità pubblica gestiti da privati, enti e associazioni, con particolare riferimento ad iniziative tese a valorizzare il patrimonio ambientale.
ART. 5 MODALITA’ E TEMPI PER LA FORMAZIONE DEI RIPARTI E DELLE EROGAZIONI
L’entità del beneficio economico ed il periodo di effettiva erogazione od ammissione sarà attuato ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione con proprio atto motivato sulla scorta di una adeguata e ponderata istruttoria operata dagli uffici comunali competenti e/o a seguito di pareri, obbligatori ma non vincolanti, espressi dalle apposite commissioni, se ed in quanto istituite e operanti.
L’approvazione delle concessioni costituirà solo prenotazione di risorse e non farà sorgere alcun diritto di erogazione potendo l’Amministrazione sospendere o revocare l’erogazione delle risorse finanziarie o altri benefici nei seguenti casi:
– per accertato rilascio di dichiarazioni non rispondenti alla realtà – per mancato rispetto delle norme di convenzione Dove possibile, il contributo sarà erogato dietro presentazione di rendiconto finale di spesa.
ART. 6 PUBBLICITA’ DEL DISCIPLINARE
Il presente disciplinare verrà pubblicizzato nelle forme stabilite dalla legge per i provvedimenti soggetti a pubblicazione.
ART. 7 PORTATORI DI HANDICAPS, PERSONE DISADATTATE, PERSONE CON DISTURBI PSICHIATRICI PER L’INSERIMENTO IN STAGES AZIENDALI, ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI, INSERIMENTO SCOLASTICO, FORMATIVO E/O SOCIALE
Il premio giornaliero corrisposto a tali soggetti per il lavoro prestato negli stages aziendali verrà determinato su proposta del servizio sociale competente e potrà essere aggiornato nel corso del tempo sulla base dell’indice del costo della vita. Per portatori di handicaps frequentanti strutture scolastiche e/o formative potranno essere erogati contributi alle famiglie e alle scuole in misura di norma non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto delle condizioni economiche della famiglia.
ART. 8 ATTIVITA’ SPORTIVE
Possono essere concessi contributi:
– per la costruzione di impianti sportivi la cui proprietà è intestata all’Ente Locale; il contributo, comunque non potrà mai superare il 50% del valore dell’opera ovvero il costo dei materiali impiegati.
– per le Associazioni che si fanno carico della gestione di impianti sportivi o, zone sportive e parchi a verde ricreativo l’importo del contributo non può superare il 50% delle spese di luce gas acqua, oltre ai materiali per le manutenzioni..
– per l’inizio di nuove attività o discipline sportive con evidente interesse e partecipazione sociale, limitatamente al 1° anno di attività per un importo superiore a 258,23 da erogarsi dietro presentazione di rendiconto riguardante l’attività svolta.
– per manifestazioni di carattere sportivo e per conferenze riguardanti lo sport, di particolare rilievo per un importo non superiore al 20% della spesa sostenuta.
ART. 9 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE, CULTURALI, RICREATIVE ED ECONOMICHE
All’interno dello stanziamento di bilancio, possono essere concessi contributi e sovvenzioni, a gruppi ed associazioni per le finalità di cui al presente articolo.
Più precisamente l’Amministrazione Comunale potrà contribuire, mediante patrocinio e/o sovvenzioni alle iniziative svolte da soggetti che si pongano le seguenti finalità:
– sviluppo delle attività di ricerca sulla storia e la cultura locale
– promozione di attività collegate al funzionamento delle strutture culturali presenti sul territorio
– organizzazione di manifestazioni collegate ai circuiti culturali provinciali, regionali e nazionale
– organizzazione di sagre, fiere, feste di frazioni, mostre, esposizioni, manifestazioni culturali e ricreative
– promozione di iniziative turistiche e/o naturalistiche intese, anche, a mezzo delle proposizioni di itinerari e di visite guidate, a far conoscere le bellezze storico-naturali- ambientali del territorio comunale
– promozione di attività economiche a condizione che queste assolvano un servizio di pubblica utilità
ART. 10 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ SOCIALE
Nell’ambito dell’apposito stanziamento di bilancio, l’Amministrazione Comunale può erogare contributi ad Enti e/o Associazioni che operino, statutariamente per lo sviluppo della solidarietà sociale e per finalità di carattere umanitario che tutelino e rappresentino categorie sociali disagiate o portatori di handicap.
ART. 10 BIS – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INDIRETTI
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere, a titolo di contributi indiretti, l’utilizzo di strutture ed attrezzature di proprietà comunale, gratuitamente o con la riduzione fino al 50% delle tariffe vigenti, alle Associazioni ed ai soggetti per le finalità già previsti nel presente regolamento e per le manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro.
Le richieste di utilizzo delle strutture e delle attrezzature dovranno comunque pervenire almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle iniziative.
ART. 11 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
Nell’ambito dell’apposito stanziamento di bilancio, al fine di promuovere la crescita sociale, economica e culturale della collettività locale, potranno essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 25% della spesa sostenuta ad Associazioni culturali, religiose, turistiche, del tempo libero, assistenziali, per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di opere, impianti, macchinari ed attrezzature che, pur essendo di proprietà privata, vengono messi a disposizione della collettività locale senza alcun fine di lucro.
ART. 12 CONTRIBUTI A STRUTTURE SCOLASTICHE PRIVATE
Nell’ambito dello stanziamento di bilancio, possono essere concessi contributi alle locali istituzioni scolastiche (Scuole materne) gestite da organizzazioni religiose e/o private, previa stipula di apposita convenzione.
ART. 13 CONTRIBUTI, SUSSIDI E ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE BISOGNOSE
I benefici economici relativi a:
A) l’ammissione di anziani e/o inabili in strutture protette, Centri Diurni – soggiorni climatici, con retta a totale o parziale carico della Amministrazione Comunale.
B) l’assistenza economica nei confronti di persone che versano in situazioni di bisogno.
C) l’assistenza domiciliare di persone anziane bisognose sono disciplinati da appositi regolamenti a cui il presente articolo rinvia.
ART. 14 NORMA FINALE
Per richieste riguardanti contributi, sovvenzioni o sussidi non specificatamente previsti nel presente disciplinare, sarà compito del Consiglio Comunale deliberare in merito, di volta in volta.
ART. 15
1. E’ istituito, entro il 31 marzo 1992, l’albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L’albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l’inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
3. L’albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.
ART. 16
1. L’albo è suddiviso in settori d’intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
a) assistenza e sicurezza sociale;
b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
c) sviluppo economico;
d) attività culturali ed educative;
e) tutela dei valori ambientali;
f) interventi straordinari;
g) altri benefici ed interventi.
2. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell’albo sono indicati:
a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell’Ente o forma associativa o societaria;
b) indirizzo;
c) finalità dell’intervento, espresse in forma sintetica;
d) importo o valore economico dell’intervento totale nell’anno;
e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
ART. 17
1. Alla prima redazione dell’albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall’Ufficio Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all’articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall’Ufficio Ragioneria.
2. L’albo è pubblicato per due mesi all’albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L’albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima disponibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d’informazione che verranno istituiti in conformità all’apposito regolamento.
4. Copia dell’Albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.
ART. 18
Le domande di contributo annuale dovranno essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno. Per il 1992 dovranno pervenire entro il 30 settembre 1992.
2. L’art. 9 del vigente Regolamento è integrato inserendo nel primo periodo la parola “singoli”, così risultando il testo finale:
“All’interno dello stanziamento di bilancio, possono essere concessi contributi e sovvenzioni a singoli, gruppi e associazioni per le finalità di cui al presente articolo. I contributi ai singoli non potranno superare l’importo di 774,69 cadauno”.