Regolamento comunale per la gestione della Casa Protetta e R.S.A.

Il presente Regolamento:
1. E’ stato adottato con delibera di Consiglio Comunale nella seduta del 05/03/1997 con atto n. 28;
2. E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/03/1997 al 05/04/1997;
3. E’ stato esaminato senza rilievi dalla sezione speciale del Co.Re.Co. sugli atti dei Comuni nella seduta del 07/04/1997, n. 97/008795;
4. E’ stato ripubblicato all’Albo Pretorio Comunale dal 15/04/1997 al 30/04/1997 senza che siano pervenute osservazioni o reclami;
5. E’ entrato in vigore il 02 maggio 1997.

 

REGOLAMENTO DI GESTIONE R.S.A.

ART.1 FINALITA’

La Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), quale articolazione funzionale della rete dei servizi comunali, è una struttura socio – sanitaria a prevalente valenza sanitaria. E’destinata ad anziani non – autosufficienti, non – assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, affetti da patologie cronico – degenerative a tendenza invalidante che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere con l’obiettivo di mantenere o migliorare lo stato di salute ed il grado di autonomia dell’anziano.
La R.S.A. offre inoltre ricoveri temporanei, 2 dei quali a carico del F.S.R. per la durata non superiore ad un mese così come previsto dal comma 6 lettere a,b,c art.24 L.R. 5/94 riservati a:
a) anziani non autosufficienti assistiti in famiglie che usufruiscono di A.D.I. per motivate esigenze dei componenti delle famiglie stesse;
b) anziani in situazioni di emergenza e di bisogno socio-sanitario in attesa della predisposizione di un più appropriato programma assistenziale;
c) anziani dimessi dalle divisioni ospedaliere non immediatamente assistibili a domicilio e che necessitano di convalescenza e riabilitazione.

 

ART.2 UTENTI

Utenti della R.S.A. sono gli anziani (ultrasessantacinquenni) non – autosufficienti, residenti nel Distretto Sanitario di Scandiano che presentano le caratteristiche menzionate nell’art.1.

 

ART. 3 POSTI LETTO

I posti letto disponibili presso la R.S.A. sono 20, di cui n. 18 18 con retta a carico degli ospiti e dei familiari, 2 a carico del F.S.R..

 

ART.4 MODALITA’ DI AMMISSIONE

Il ricovero in R.S.A. potrà essere richiesto all’U.V.G. del Distretto Sanitario di Scandiano dal Servizio Assistenza Anziani dei Comuni del Distretto Sanitario o dai medici dell’ospedale.
Alla richiesta scritta dovrà essere allegata la documentazione sanitaria aggiornata. L’U.V.G. provvederà ad effettuare le opportune verifiche e ad inviare successivamente al servizio anziani del Comune di residenza dell’anziano il proprio parere e l’eventuale durata del ricovero stesso inviando il Piano Assistenziale Individuale.
Il Comune di residenza dell’anziano provvederà poi ad inviare al Comune di Scandiano il P.A.I. e la dichiarazione relativa alle modalità di pagamento della retta; nel caso in cui essa non sia a completo carico dell’utente o del familiare la dichiarazione dovrà contenere l’indicazione del riparto della spesa, cioè della somma a carico dell’utente e della somma a carico del Comune per ogni giorno di degenza.
L’U.V.G., in attesa dell’attivazione del S.A.A. (Servizio Assistenza Anziani) del Distretto, provvederà a predisporre periodicamente una graduatoria per le ammissioni in R.S.A. da inviare all’assistente sociale del servizio anziani del Comune di Scandiano che procederà all’ammissione sulla base della disponibilità dei posti letto.
Nel caso in cui l’U.V.G. disponga di ricoveri temporanei con retta a carico dei familiari, dovrà autonomamente provvedere alle successive verifiche (almeno 10 giorni prima della scadenza del ricovero stesso) al fine di predisporre la proroga del ricovero, la dimissione o l’attivazione di altri servizi.

 

ART.5 MODALITA’ DI AMMISSIONE NEI 2 POSTI DI R.S.A.
A CARICO DEL F.S.R. (Fondo Sanitario Regionale)

Sarà compito dell’U.V.G. disporre l’ammissione degli anziani nei 2 posti temporanei in R.S.A. a totale carico del F.S.R. così come previsto dalla L.R. 5/94 art.24 in accordo con il direttore della R.S.A. previa informazione all’Uff.Assistenza Anziani del Comune di Scandiano.
Anche per i posti a carico del F.S.R., l’U.V.G. dovrà provvedere alle verifiche almeno 10 giorni prima della scadenza del ricovero stesso, al fine di predisporre, la dimissione e l’attivazione di eventuali altri servizi.

 

ART.6 INGRESSO IN R.S.A.

L’ass. sociale del servizio anziani del Comune di Scandiano, dispone l’ingresso in R.S.A. sulla base: 1) della graduatoria dell’U.V.G.; 2) della documentazione inerente il pagamento della retta fornita dal Comune di residenza dell’anziano.
Nel caso in cui la documentazione economica, come al precedente punto 2, non sia pervenuta, si procederà all’ammissione scorrendo in successione la graduatoria.
L’ingresso degli anziani, da parte del servizio sociale, avviene quindi con le seguenti modalità:
1) trasmette autorizzazione scritta al ricovero in R.S.A., allegando il P.A.I. elaborato dall’U.V.G..
2) concorda con la direzione della R.S.A. ed i familiari il giorno e l’ora del colloquio preliminare all’ingresso al fine di attivare, nella fase di inserimento, tutte le risorse della struttura del contesto familiare e sociale atte a favorire in positivo l’inserimento dell’anziano.
L’Ospite all’ingresso deve disporre del corredo personale da numerare o cifrare in base agli accordi con la direzione:
n.10 maglie intime, n.15 paia di mutande, n.10 paia di calze, n.10 sottovesti (se l’Ospite è abituata ad indossarle), n.6 abiti, n.4 golfini (donna), n.4 pullover (uomo), n.6 camicie, n.10 fazzoletti, scarpe e pantofole per stagione, n.6 pigiami o camicie da notte.
I capi non dovranno essere particolarmente delicati e non di lana pura per evitare danni durante i lavaggi.
Inoltre:
– occorrente per igiene orale
-pettine e/o spazzola per capell
Per gli Ospiti uomini è opportuno prevedere la dotazione e la successiva manutenzione o sostituzione di un rasoio elettrico.
Sarà poi necessario provvedere al ripristino dei capi al bisogno e su richiesta.
Inoltre dovrà essere consegnato alla R.A.A.:
– documento di riconoscimento
– cartellino sanitario
– eventuale esenzione ticket
– documentazione sanitaria (certificato di indennità di accompagnamento, foglio di dimissione dall’ospedale relativo all’ultimo ricovero ecc…).

 

ART.7 PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI AGLI OSPITI

La R.S.A., oltre ad assicurare il servizio alberghiero di base, fornisce un complesso di servizi e prestazioni complementari ed integrate tra loro e precisamente:
a) assistenza tutelare diurna e notturna
b) igiene e cura completa della persona compreso il podologo (escluso il parrucchiere: costo a carico dell’utente)
c) fornitura e pulizia della biancheria, lavaggio indumenti personali
d) fornitura dei farmaci
e) fornitura di parafarmaci di uso corrente, compresi i presidi per l’incontinenza
f) assistenza infermieristica diurna e notturna
g) assistenza medico – generica e specialistica
h) assistenza riabilitativa
i) attività di mobilizzazione, ricreative e culturali
l) funzioni religiose

Le prestazioni sopra elencate sono erogate nel rispetto degli standards indicati nella normativa regionale e vengono forniti da personale opportunamente qualificato.
L’Assistenza di cui ai punti f),g),h) è garantita dall’AUSL in forma diretta o indiretta.
La fornitura di farmaci di cui al punto d) è a carico dell’AUSL.

 

ART. 8 PERSONALE

Il personale assistenziale per il funzionamento del nucleo di R.S.A. è il seguente:
– operatori addetti all’assistenza di base: rapporto 1 operatore ogni 1,8 anziani in rispetto della vigente normativa regionale;
– 1 R.A.A. (Resp.Att.tà Assistenziali);
– 1 animatore a tempo parziale;
L’U.S.L., come da apposita convenzione, garantisce con proprio personale o tramite il rimborso degli oneri effettivamente sostenuti, le seguenti figure professionali
1)- infermiere professionale, come da vigente normativa regionale;
2)- terapista della riabilitazione, come da vigente normativa regionale;
3)- assistenza medico generica e specialistica;
4)- assistenza specialistica programmata.
Il direttore o coordinatore della struttura garantirà il coordinamento delle attività affinchè tutto il personale della RSA operi in modo integrato. Assicurerà inoltre il raccordo con i servizi territoriali e col Servizio Assistenza Anziani del Comune.

 

ART.9 DETERMINAZIONE DELLE RETTE

Ogni anno, in base ai costi di gestione della struttura, viene determinata la retta di ricovero in R.S.A..
Ai fini del calcolo del costo del Servizio non vengono considerate le prestazioni di assistenza infermieristica, riabilitativa, medico – generica e farmaceutica di cui ai punti f), g), h) e d) del precedente art.7.
Dal costo del servizio inoltre viene decurtata la quota relativa agli oneri a rilievo sanitario a carico dell’AUSL.

 

ART.10 PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA

Le rette o le quote di retta a carico dei familiari devono essere pagate tra il 10′ e il 20′ giorno del mese successivo alla mensilità da pagare.
Le rette del giorno di ingresso e di dimissione o di ricovero in ospedale vengono conteggiate per intero.
Nel caso di assenza di un Ospite che comporti il mantenimento del posto letto (dimissione temporanea o ricovero in ospedale) la retta verrà decurtata del 20% soltanto per gli utenti che pagano l’intera retta di ricovero.
Nel caso in cui la retta venga pagata in parte anche dal Comune di residenza dell’anziano tale diminuzione avverrà a favore di tale ente, salvo diversa disposizione.

 

ART.11 PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA PER ANZIANI RESIDENTI
NEL COMUNE DI SCANDIANO

Nel caso in cui l’utente e\o i familiari tenuti per legge agli alimenti (art.433 del codice civile) pur utilizzando risparmi dell’anziano (trattenendone una quota per necessità straordinarie dell’anziano stesso), non siano in grado di pagare l’intera retta di degenza dovranno:
– inoltrare specifica dichiarazione unitamente alla richiesta di ricovero in Casa Protetta,
– presentare tutta la documentazione economica riferita all’anziano ed ai familiari tenuti per legge agli alimenti compresi:
indennità di accompagnamento, vitalizi,rendite Inail ecc…
tale richiesta verrà esaminata dalla Commissione Assistenza la quale potrà proporre alla Giunta Comunale una decurtazione mensile. La Commissione Assistenza nella valutazione dovrà tenere in considerazione che:
1) l’anziano dovrà versare tutti i suoi introiti (compreso accompagnamento e relativi arretrati a partire dal giorno di ammissione, vitalizi, rendite ecc..), con le eventuali 13′ mensilità;
2) nel caso in cui l’anziano, oltre alla casa o all’appartamento di sua proprietà in cui risiede, abbia una seconda proprietà non avrà diritto ad alcuna decurtazione della retta stessa;
3) nel caso in cui l’anziano abbia una sola proprietà (casa o appartamento) in cui risiede, la decurtazione mensile della retta verrà conteggiata dall’Uff.Sicurezza Sociale e notificata ai familiari al 31 dicembre di ogni anno (sommando le varie annate) quale debito accumulato dall’anziano nei confronti del Comune e da liquidare nel momento in cui le condizioni economiche dello stesso modifichino o in ogni caso, a carico della futura eredità spettante ai familiari;
4) nel caso in cui questa proprietà venga concessa in affitto, tale introito dovrà contribuire al pagamento della retta di degenza;
5) sarà possibile concedere all’anziano che non è in grado di pagare l’intera retta di degenza, di trattenere sulla\e pensione\i da versare al Comune una quota mensile che andrà da un minimo di L. 70.000 ad un massimo di L. 160.000 mensili (art.,8 L.R. 2\85) in base alle richieste ed alle necessità dell’ospite e\o del familiare.
Le modalità di diminuzione della retta di degenza in R.S.A. sono le stesse utilizzate per il ricovero in Casa Protetta.
Non verranno ammessi utenti che in un precedente ricovero in RSA hanno maturato una morosità nei confronti dell’Amm.ne comunale fino al saldo della stessa.

ART.12 PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA PER ANZIANI RESIDENTI
NEI COMUNI DEL DISTRETTO SANITARIO

Gli anziani ammessi in R.S.A. e residenti in uno dei Comuni del Distretto Sanitario sulla base della dichiarazione relativa al pagamento della retta di degenza (comune al prec.art.4 punto 3) pagheranno le rette con le seguenti modalità:) paganti in proprio: seguiranno le stesse modalità dei residenti nel Comune di Scandiano (art.9) pagheranno quindi la retta direttamente al Comune di Scandiano.
2) paganti a totale o parziale carico del Comune di residenza:
per questi anziani verranno utilizzate le stesse modalità dell’art.9 ma l’Uff.Sicurezza Sociale del Comune di Scandiano emetterà la quietanza a carico del Comune di residenza dell’ospite (se la retta sarà pagata interamente dal Comune) o due quietanze ripartite tra i familiari e il comune sulla base del contenuto della dichiarazione che il Comune di residenza avrà fatto pervenire (come art.4 punto 3) all’Amm.ne comunale di Scandiano.

 

ART. 13 REGOLE DI VITA COMUNITARIA

Si demanda ad un successivo atto approvato dalla Giunta Comunale la predisposizione di un regolamento di funzionamento interno della struttura.

 

ART.14 RAPPORTO COL VOLONTARIATO

Riconoscendo la funzione di utilità sociale del volontariato reso da singoli cittadini o da associazioni, il gestore della struttura potrà utilizzare e programmare la presenza di volontari singoli o di associazioni di volontariato. Il volontariato dovrà essere coordinato e dovrà integrarsi con le attività della struttura ma non dovrà mai sostituirsi agli operatori ed alle specifiche competenze professionali.

 

COMUNE DI SCANDIANO
CASA PROTETTA
Regolamento di gestione

 

ART. N.1 FINALITA’

La Casa Protetta, quale articolazione funzionale della rete dei servizi comunali, è una struttura assistenziale residenziale a rilevanza sanitaria. E’ destinata ad anziani in condizioni di non – autosufficienza fisica e/o psichica. Essa ha l’obiettivo di garantire assistenza tutelare completa per tutte le attività quotidiane e assistenza sanitaria di base nell’ottica del massimo recupero delle capacità degli ospiti nel rispetto dell’autonomia individuale, della riservatezza personale, delle convinzioni politiche e religiose dei singoli. La C.P. consentendo ricoveri temporanei si pone inoltre come servizio di appoggio alla famiglia.

 

ART. N.2 UTENTI

Utenti della C. P. sono gli anziani ultrasessantacinquenni non – autosufficienti residenti nel Comune di Scandiano per i quali non è possibile il mantenimento nel loro ambito familiare e sociale.

 

ART. N.3 POSTI LETTO

I posti letto disponibili presso i 2 nuclei della C.P. sono 40.

 

ART. N.4 MODALITA’ DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione, anche per ricoveri temporanei, vanno inoltrate dall’interessato o da un familiare all’assistente sociale del Servizio Anziani del Comune di Scandiano.
La domanda di ammissione in Casa Protetta verrà poi inoltrata all’ U.V.G. che valuterà la condizione di non – autosufficienza dell’anziano e procederà alla stesura del P.A.I. (piano assistenziale individuale).
In attesa dell’attivazione del S.A.A. del distretto sanitario al quale compete l’autorizzazione all’accesso in C.P.; le ammissioni avverranno previa certificazione dell’UVG e sulla base di apposite graduatorie stilate da parte della Commissione Assistenza in riferimento alle seguenti priorità:
1′ l’anziano solo, senza figli ed in particolare se ricoverato in ospedale in attesa di un posto in C.P.;
2′ ricoveri temporanei (per un minimo di 20 gg. ed un tempo massimo 2 mesi) per permettere ai familiari un periodo di riposo, di cura o convalescenza con precedenza dell’anziano con le caratteristiche del successivo punto 3′;
3′ anziano con figli – per questi ultimi occorre valutare :
– il numero dei figli
– le condizioni fisiche e psichiche dell’anziano
– il numero di anni in cui l’anziano grava sui familiari in condizioni di non – autosufficienza
– condizioni economiche dell’anziano e dei familiari (privilegiando chi ha il minor reddito)
4′ anziani ricoverati in strutture fuori dal territorio comunale con precedenza per gli anziani ricoverati in strutture private e nelle seguenti condizioni: 1) anziani senza figli; 2) anziani per i quali i familiari pagano una retta comprensiva degli oneri sanitari
Sarà quindi l’Assistente Sociale responsabile dei servizi anziani del Comune di Scandiano a provvedere ad espletare idonea procedura amministrativa per l’ammissione dell’anziano.

 

ART N.5 INGRESSO IN C.P.

Nel momento in cui viene disposto l’ingresso dell’anziano in C.P. sara’ compito dell’Assistente Sociale del Comune:
1) trasmettere autorizzazione scritta al ricovero in C.P. allegando il P.A.I. elaborato dall’U.V.G.
2) concordare con la direzione della C.P. ed i familiari, il giorno e l’ora del colloquio preliminare dell’ingresso al fine di attivare tutte le risorse della struttura e del contesto familiare e sociale atte a favorire un positivo l’inserimento dell’anziano.

L’ospite, all’ingresso, deve disporre del corredo personale da numerare o cifrare in base agli accordi con la direzione:
n.10 maglie intime, n.15 paia di slip, n.10 paia di calze, n.10 sottovesti (se l’ospite è abituato ad indossarle), n.6 abiti, n.4 golfini (donna), n.4 pullover (uomo), n.6 camicie, n.10 fazzoletti, scarpe e pantofole per stagione, n.6 pigiami o camicie da notte.
I capi non particolarmente delicati e non di lana pura per evitare danni durante i lavaggi.

Inoltre:
– occorrente per igiene orale
– pettine e/o spazzola per capelli

Per gli ospiti (uomini) è opportuno prevedere la dotazione e la successiva manutenzione o sostituzione di un rasoio elettrico.
I familiari dovranno provvedere alla sostituzione dei capi al bisogno per usura o per cambi di stagione.
Inoltre si dovrà consegnare alla R.A.A.:
– documento di riconoscimento
– cartellino sanitario
– eventuale esenzione ticket
– documentazione sanitaria (certificato di indennità di accompagnamento, foglio di dimissione dall’ospedale relativo all’ultimo ricovero ecc…

 

ART. N.6 PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI AGLI OSPITI

La C.P. oltre ad assicurare il servizio alberghiero di base, fornisce un complesso di servizi e prestazioni complementari ed integrate tra loro e precisamente:
a)- assistenza tutelare, diurna e notturna;
b)- igiene e cura completa della persona (compreso il podologo, escluso il parrucchiere: costo a carico dell’utente)
c)- fornitura e pulizia della biancheria e lavaggio degli indumenti personali
d)- fornitura di farmaci
e)- fornitura di parafarmaci di uso corrente, compresi i presidi per l’incontinenza
f)- assistenza infermieristica diurna
g)- assistenza medico – generica e specialistica
h)- assistenza riabilitativa
i)- attività di mobilizzazione, ricreative e culturali
l)- funzioni religiose.

Le prestazioni sopra elencate sono erogate nel rispetto degli standards indicati nella normativa regionale e vengono fornite da personale opportunamente qualificato.
L’assistenza di cui ai punti f) g) e h) è garantita dall’AUSL in forma diretta o indiretta. La fornitura di farmaci di cui al punto d) è a carico dell’AUSL.

 

ART.7 PERSONALE

Il personale per il funzionamento di ogni nucleo di C.P. è il seguente:
– n.1. direttore;
– Operatori Addetti all’Assistenza di base: rapporto 1 operatore ogni 2,5 anziani come alla vigente normativa regionale;
– n.1 R.A.A. (Responsabile Attività Assistenziali);
– Animatore a tempo parziale;
L’Azienda USL come da apposita convenzione garantisce con proprio personale o tramite il rimborso degli oneri effettivamente sostenuti le seguenti figure professionali:
– infermieri come dalla vigente normativa regionale;
– terapista della riabilitazione come dalla vigente normativa regionale.
Inoltre l’Azienda USL fornisce assistenza medico-generica e specialistica all’occorrenza.
Il direttore della struttura garantirà il coordinamento di tutte le attività affinchè tutto il personale della C.P. operi in modo integrato. Il direttore della struttura assicurerà inoltre il raccordo coi servizi territoriali.

 

ART.8 DETERMINAZIONE DELLE RETTE

Ogni anno in base ai costi di gestione della struttura, viene determinata dall’Amministrazione Comunale la retta di ricovero in Casa Protetta.
Ai fini del calcolo del costo del servizio non sono considerate le prestazioni di assistenza infermieristica, riabilitativa, medico – generica e farmaceutica di cui ai punti d), g), h) ed l) del precedente art.6.
Dal costo del Servizio viene inoltre decurtata la quota relativa agli oneri a rilievo sanitario a carico dell’AUSL.

 

ART. N.9 PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA

Le rette o le quota di retta a carico dei familiari devono essere pagate tra il 10′ ed il 20′ giorno del mese successivo alla mensilità da pagare. Le rette del giorno di ingresso e di dimissione o di ricovero in ospedale vengono conteggiate per intero. Nel caso di assenza di un anziano che comporti il mantenimento del posto letto (dimissione temporanea o ricovero in ospedale) la retta verrà decurtata del 20% soltanto per gli utenti che pagano l’intera retta di ricovero.

ART. N.10 DIMINUZIONE RETTA DI DEGENZA

Nel caso in cui l’utente e/o i familiari tenuti per legge agli
alimenti (art. 433 del codice civile) pur utilizzando i risparmi dell’anziano (trattenendone una quota per necessita’ straordinarie dell’anziano stesso), non siamo in grado di pagare l’intera retta di ricovero dovranno:
-inoltrare specifica dichiarazione unitamente alla richiesta di ricovero in Casa Protetta
-presentare tutta la documentazione economica riferita all’anzia- no ed ai familiari tenuti per legge agli alimenti compresi:
indennita’ di accompagnamento, vitalizi, rendite INAIL… .
Tale richiesta verra’ esaminata dalla Commissione Assistenza la quale potrà proporre alla Giunta Comunale una decurtazione mensile. La Commissione Assistenza, nella valutazione, dovrà tenere in considerazione:
1′ l’anziana dovrà versare tutti i suoi introiti (compreso accompagnamento, e relativi arretrati a partire dal giorno di ammissione in C.P., vitalizi, rendite ecc..) con le eventuali 13′ mensilità.
2′ nel caso in cui l’anziano, oltre alla casa o all’appartamento di sua proprietà in cui risiede, abbia una seconda proprietà non avrà diritto ad alcuna decurtazione della retta stessa.
3′ nel caso in cui l’anziano abbia una sola proprietà (casa o appartamento) in cui risiede, la decurtazione mensile della retta verrà conteggiata dall’Ufficio Sicurezza Sociale e notificata ai familiari al 31/12 di ogni anno (sommando le varie annate) quale debito accumulato dall’anziano nei confronti del Comune e da liquidare nel momento in cui le condizioni economiche dello stesso modifichino o in ogni caso, a carico della futura eredità spettante ai familiari.
4′ nel caso in cui questa proprietà venga concessa in affitto, tale introito dovrà contribuire al pagamento della retta di ricovero.
5′ sarà possibile concedere all’anziano che non è in grado di pagare l’intera retta di ricovero, di trattenere sulla/e pensione/i da versare al Comune una quota mensile che andrà da un minimo di L.70.000 ad un massimo di L.160.000 (art.8 L.R.2/85) in base alle richieste e alle necessità dell’ospite e/o del familiare.
Non verranno ammessi utenti che in eventuali precedenti ricoveri in C.P. hanno maturato una morosità nei confronti dell’Amm.ne comunale fino al saldo della stessa.

 

ART. N.11 REGOLE DI VITA COMUNITARIA

Si demanda a successivo atto approvato dalla Giunta Comunale la predisposizione di un regolamento di funzionamento interno della struttura al quale gli utenti ed i loro familiari dovranno attenersi.

 

ART. N.12 RAPPORTO COL VOLONTARIATO

Riconoscendo la funzione di utilità sociale del volontariato reso da singoli cittadini o da associazioni, gestore della struttura potrà utilizzare e programmare la presenza di volontari singoli o di associazioni di volontariato. Il volontariato dovrà essere coordinato e dovrà integrarsi con le attività della struttura ma non dovrà mai sostituirsi agli operatori e alle specifiche competenze professionali.

 

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