TASI 2017

Ai sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, dall’1/1/2014, è istituito il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), a copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dall’Ente (illuminazione pubblica, manutenzione strade, parchi, viabilità, polizia municipale, ecc.).
La TASI è disciplinata nei commi da 669 a 679 e comma 687, dell’articolo 1, della suddetta legge 147/2014 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’art. 1 del D.L. 6/3/2014, n. 16 convertito con la Legge n. 68 del 2 maggio 2014.

La legge di Stabilità 2016 – legge n 208/2015 , modificando la disciplina della TASI ha disposto che dall’1.1.20106 è ESENTE dalla pagamento TASI l’ unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ad esclusione delle case di lusso; (comprese le pertinenze) nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente , ad eccezione delle case di lusso A1, A8 e A9. Nel Comune di Scandiano, tuttavia, le case di lusso non pagano la TASI, poiché sono soggette all’IMU all’aliquota massima del 6 per mille ;
L’ESENZIONE introdotta dalla legge di Stabilità 2016 si estende anche a tutte le unità abitative assimilate alla fattispecie di abitazione principale per legge o per regolamento.
Le disposizioni applicate nell’anno 2016 sono riconfermate integralmente per l’anno 2017

ANZIANI E DISABILI
Sono ESENTI da TASI le abitazioni e relative pertinenze di anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CITTADINI ITALIANI PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO
SONO ESENTI in quanto considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze posseduta in Italia da cittadini italiani pensionati, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE
E’ ESENTE da TASI la casa coniugale e relative pertinenze assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

FORZE DI POLIZIA
E’ ESENTE da TASI l’unico immobile abitativo e relative pertinenze posseduti e non concessi in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA
Infine sono ESENTI da TASI le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze

PER L’ANNO 2017 NEL COMUNE DI SCANDIANO PAGANO LA TASI SECONDO LE ALIQUOTE DI SEGUITO INDICATE, LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI IMMOBILI :

  • fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13, d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. A tale fattispecie non si applica l’IMU;
  • fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintato che permane tale condizione purché non siano, in ogni caso, locati. A tale fattispecie non si applica l’IMU;
  • Fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” (ad eccezione dei D/5) e alle categorie catastali “C/1” e “C/3” purché non affittati ma utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale.

Restano vigenti tutte le esenzioni previste dalla normativa vigente in materia di TASI, in particolare si precisa che la TASI non si applica ai terreni agricoli e alle unità immobiliari abitative utilizzate dal proprietario e dal suo nucleo familiare come abitazione principale .

TABELLA ALIQUOTE TASI 2017

DELIBERA ALIQUOTE TASI 2017

BASE IMPONIBILE
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.

Quindi, per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori previsti dalla normativa tributaria:

  • 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;
  • 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);
  • 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

TASI – Quando e come si paga

Il versamento del tributo TASI per l’anno in corso si effettua in due rate di pari importo alle scadenze sotto indicate:

  • entro il 16 giugno 2017 : l’acconto TASI è versato dai contribuenti del Comune di Scandiano utilizzando le aliquote deliberate per l’anno 2017 .
  • entro il 16 dicembre 2017 : il saldo TASI è versato dai contribuenti del Comune di Scandiano utilizzando le aliquote deliberate nell’anno 2017 .

Il tributo TASI dovuto al Comune di SCANDIANO deve essere versato in autoliquidazione con la seguente modalità:

Modello F24. Per il versamento dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo determinati dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n° 46/E del 24/04/2014:

  • 3959 denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3961 denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.
  • Codice Catastale del Comune di Scandiano: I496.

Secondo il vigente Regolamento Generale delle Entrate tributarie non sono dovuti versamenti per somme inferiori a euro 5,00 di imposta annua.

I codici tributo e le somme da versare vanno indicati nel modello F24 nella “sezione IMU e altri tributi locali”.

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi della TASI presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un’unita’ immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.

AVVERTENZE
Il contribuente può avvalersi del Ravvedimento operoso per sanare in autoliquidazione il tardivo/omesso versamento .

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (ed altre omissioni) si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori secondo la vigente disciplina.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, consultare il sito internet all’indirizzo: comune-scandiano.wpdev.kalimera.it ovvero rivolgersi direttamente al personale dell’Ufficio Tributi sito in Corso Vallisneri 6, piano terra – SCANDIANO (RE) – tel. 0522 / 764265-764266-764296, fax 0522 / 764271 – e-mail: tributi@comune.scandiano.re.it
PEC: scandiano@cert.provincia.re.it

Orario apertura :
Lunedì ore 8:30 / 13:00

Martedì e Mercoledì CHIUSO (si riceve solo su appuntamento )
Giovedì ore 11:00/13:00 e 15:00 /17:00
Venerdì ore 11:00 / 13:00
Sabato ore 8:30/12:30

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