Pubblici Esercizi – Ordinanza apparecchi da gioco

Comune di Scandiano Provincia di Reggio nell’Emilia

I° Settore – Affari Generali ed Istituzionali

IL SINDACO
Premesso che con l’art. 22 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono state introdotte nuove norme in materia di apparecchi da trattenimento. Che, in particolare, con il comma 6, è stato disposto che:
“Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze” Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell’interno, tenuto conto del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati il numero massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse tipologie di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell’installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) dimensione e natura dell’attività prevalente svolta presso l’esercizio o il locale;
b) ubicazione dell’esercizio o del locale.
Con decreto intersettoriale del 27 ottobre 2003, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 255 del 3 novembre, è stata data attuazione alla norma sopraindicata, anche se limitatamente ai giochi appartenenti alla tipologia individuata ai commi 6 e 7 lettera b) dell’art. 110 del Tulps.
Che risulta necessario dare forma logica alle disposizioni contenute nel decreto sopraindicato, tenuto conto che lo stesso non prevede alcuna sanzione nell’ipotesi di violazione alle prescrizioni in esso contenute.
Che in riferimento alla tipologia di attività disciplinata: gioco con apparecchi appartenenti alla tipologia ci cui al comma 6 e comma 7 lettera b) dell’art. 110 del Tulps, la stessa rientra nella materia della pubblica sicurezza e, di conseguenza, compete al Sindaco individuare le modalità per dare applicabilità alle norme in relazione alle finalità da perseguire.
Che il metodo individuato è quello di considerare prescrizioni, ai sensi dell’art. 9 del Tulps, i limiti e vincoli previsti dal decreto intersettoriale del 27 ottobre 2003;
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Lanfranco Fradici, Sindaco pro tempore del Comune di Scandiano;

ORDINA
Ai sensi dell’art. 9 del Tulps approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, gli esercizi pubblici autorizzati ad esercitare l’attività di gioco lecito, devono osservare le prescrizioni contenute del decreto intersettoriale del 27 ottobre 2003.

 

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