D.L. “RILANCIO”: BONUS AFFITTI

PREMESSE:
Una delle misure più attese del Decreto Rilancio è il cosiddetto il “bonus affitti”, che potrebbe interessare potenzialmente decine di migliaia di attività commerciali e produttive permettendo loro di “convertire” parte del canone di locazione pagato nei mesi di marzo, aprile e maggio (in cui l’emergenza sanitaria causata dal nuovo Coronavirus ne ha richiesto la chiusura) in credito d’imposta spendibile in fase di dichiarazione dei redditi o per compensare altri debiti fiscali.

In particolare, nella circolare n. 14/e del 6 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate spiega chi può fare richiesta per il bonus sul canone di locazione e quali requisiti deve rispettare, qual è il valore del sussidio e come questo possa essere speso.

BENEFICIARI:
Come dice il nome, il bonus affitti è un’agevolazione fiscale riconosciuta (sotto forma di credito d’imposta) a chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni fatti registrare nel corso del 2019.
In caso di attività alberghiera o agrituristica, il bonus sui canoni di locazione può essere richiesto indipendentemente dai ricavi fatti registrare nel corso dell’anno precedente. L’agevolazione può essere richiesta, inoltre, anche dai soggetti in regime forfetario e gli imprenditori e le imprese agricole.
Per poter usufruire del bonus affitti, però, è necessario rispettare un requisito fondamentale: dimostrare che i ricavi della propria attività siano calati almeno del 50% nel corso dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria.

TERMINI E MODALITÀ DI UTILIZZO:
Lo sgravio fiscale a sostegno delle attività commerciali e produttive, in particolare, si concretizza in due differenti misure:

  • Credito d’imposta del 60% nel caso di canoni di locazione per immobili a uso non abitativo;
  • Credito d’imposta del 30% nel caso di contratto d’affitto d’azienda.

Per poter usufruire del credito d’imposta, però, è necessario che i canoni siano stati effettivamente versati. L’agevolazione, dunque, risulterà essere sospesa sino al momento in cui non verrà saldato il “debito” nei confronti del proprietario dell’immobile o del titolare dell’attività.

Va specificato, inoltre, che il credito di imposta viene riconosciuto su base mensile. Ciò vuol dire che la verifica del calo dei ricavi va effettuata mese per mese e non sulla somma dei ricavi delle tre mensilità. Potrebbe così accadere che l’agevolazione possa essere riconosciuta solo per un mese e non sull’intero ammontare versato nel corso del trimestre.

Il bonus affitti può essere immediatamente utilizzato dai beneficiari. Il credito risultante può essere infatti utilizzato a compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “6920”. In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E MODULISTICA:
Si invitano i soggetti interessati a reperire ulteriori informazioni secondo le modalità indicate nel al link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cs-giugno-2020 .

DISCLAIMER:
Questa informativa ha valore puramente divulgativo. Per approfondimenti e chiarimenti si rimanda al testo integrale della circolare n. 14/e del 6 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/Circolare+14+del+6+giugno+2020_+Credito+Imposta+locazioni+DLRilancio+.pdf/06ca2faa-319d-f4dc-1b4b-0683e6152133 .

Documento informativo in pdf

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